Onorevoli Colleghi! - Nonostante il tanto declamato interesse per le giovani generazioni, l'Italia è l'unico tra i Paesi europei a non essersi ancora dotato di una legge specifica che riconosca i giovani come interlocutori a pieno titolo. È una lacuna grave, nonché, al di là dei discorsi ufficiali e della retorica d'occasione, il sintomo di quanto lontani i giovani restino dagli interessi reali della politica.
      È necessaria pertanto una netta inversione di tendenza, visto che un Paese civile, moderno, culturalmente democratico ha il dovere di dare corpo a politiche inclusive, specie nei confronti delle nuove generazioni, protagoniste delle sfide di una società che impone tempi e metodologie in costante evoluzione.
      Con i giovani vanno costruite politiche attente e proattive, che abbiano l'obiettivo di sostenere cittadini attivi e responsabili, che li rendano capaci di affrontare le sfide della società e di porsi come agenti dello sviluppo del Paese.
      Pertanto è necessario attuare immediatamente una politica nazionale che riconosca loro diritti, mezzi, luoghi, opportunità e sostegno per la loro crescita, che investa e crei condizioni per sviluppare ed esprimere tutte le loro potenzialità.
      Solo animati dai valori e dai princìpi di democrazia e uguaglianza, promuovendo i

 

Pag. 2

diritti umani e la sostenibilità che li circonda, i giovani potranno crescere e diventare cittadini desiderosi di costruire e vivere in una società dove poter progettare la propria vita.
      È altresì importante creare presupposti per un maggiore coinvolgimento dei giovani stessi nei processi decisionali del Paese, rivisitando e attualizzando i sistemi politici e amministrativi, per renderli autori e responsabili delle scelte che li riguardano.
      Con la presente proposta di legge ci prefiggiamo di uniformare la legislazione italiana agli standard europei, riconoscendo ai giovani adeguati strumenti di rappresentanza a livello nazionale e internazionale.
      Queste forme di rappresentanza estese a livello regionale e nazionale devono essere aperte a tutte le realtà associative giovanili, anche ai giovani non riuniti in organizzazioni; esse, inoltre, devono essere autonome e indipendenti rispetto ai poteri politici.
      Da oltre trent'anni in Europa si applica questa buona prassi con il «Forum europeo della gioventù», il quale è impegnato a promuovere un lavoro di rete e di dialogo diretto con le istituzioni europee, favorendo la partecipazione giovanile a tutti i livelli e in tutte le sue forme.
      Anche in Italia da qualche anno, seppur segnato da innumerevoli difficoltà, si è istituito su impulso delle associazioni giovanili il «Forum nazionale dei giovani», una piattaforma che riunisce realtà associative giovanili nazionali, decisamente impegnato sul territorio a promuovere la rappresentanza e la partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale.
      Alla luce di queste esperienze, internazionali e nazionali, continuare a considerare i giovani come platea passiva dei processi decisionali del Paese è un gravissimo errore.
      Per questi motivi con la presente proposta di legge si vuole promuovere la rappresentanza e la partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale del nostro Paese.
      Con l'articolo 1 si definiscono i princìpi generali che ispirano la presente proposta di legge, in conformità con il dettato costituzionale.
      L'articolo 2 disciplina un organo nazionale rappresentativo dei giovani, riconoscimento dal Forum europeo dei giovani.
      Con l'articolo 3 si istituisce il tavolo di coordinamento per le politiche giovani, al fine di predisporre il Piano nazionale per le politiche giovanili.
      L'articolo 4 prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Piano nazionale per le politiche giovanili.
      L'articolo 5 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per le politiche giovanili.
      L'articolo 6, al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile in conformità ai princìpi della legge, prevede per le regioni la possibilità di istituire organi di rappresentanza dei giovani, demandando alle regioni stesse la responsabilità di definire le modalità per la loro composizione e per la loro attività.
      L'articolo 7 riconosce la possibilità di incentivare e stimolare forme di consultazione dei giovani sia come singoli, sia come associazioni, a livello comunale e provinciale.
      L'articolo 8 impone al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, tenuto conto delle relazioni pervenute dalle regioni e dall'Osservatorio nazionale per le politiche giovanili, di riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi contenuti nel Piano nazionale per le politiche giovanili.
      L'articolo 9 reca infine la copertura finanziaria necessaria per provvedere all'attuazione della legge.
 

Pag. 3